Accertamento professionisti

L’accertamento fiscale per il professionista che emette poche fatture.

Sommario: 1. Premessa. 2. Accertamento ex art. 39 D.P.R. 600/1973. Soggetti passivi e requisiti necessari. 3. L’accertamento analitico-induttivo e la “qualificazione delle presunzioni”. 4. In particolare: l’accertamento induttivo effettuato nei confronti dell’avvocato che emette poche fatture. Giurisprudenza.

1) Premessa

L’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento del reddito, ex art 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo1), prescindendo dai dati risultanti dalle scritture contabili.

Orbene, diviene necessario, anche se sinteticamente, dare conto di tale contraddizione in termini: possibilità per l’Amministrazione finanziaria di prescindere dalle scritture contabili per ricostruire il reddito dei soggetti che, obbligatoriamente, vi sono tenuti.

Conseguentemente è fondamentale individuare quali siano gli elementi, i dati, ecc., extracontabili, che l’Amministrazione finanziaria potrà adottare per giungere 1 L’art. 39, comma 3, D.P.R. 600/1973 estende la metodologia accertativa relativa alle imprese, di cui al primo comma, anche al reddito di lavoro autonomo, essendo identico il presupposto: la tenuta delle scritture contabili.

Conseguentemente è fondamentale individuare quali siano gli elementi, i dati, ecc., extracontabili, che l’Amministrazione finanziaria potrà adottare per giungere ad un risultato che porti alla rettifica della dichiarazione di questa peculiare categoria di contribuente.
Si ribadisce il punto: la dichiarazione dei redditi viene compilata, e inviata, sulla base dei dati risultati dalle scritture contabili (libro giornale, registri IVA, libro cespiti ammortizzabili, ecc…)...

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