La rivalutazione dei beni d’impresa nella finanziaria 2006

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA NELLA FINANZIARIA 2006

Si riapre la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d’impresa.

Rivalutabili anche le aree edificabili Tra le varie disposizioni in materia fiscale contenute nella legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), di notevole interesse sono quelle contenute nei commi da 469 a 476 dell'articolo 1, con le quali viene nuovamente concessa alle imprese la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni possedute con il pagamento di un'imposta sostitutiva variabile tra il 6 e il 19 per cento.

I beni interessati dalla norma in esame sono quelli di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia tutti i beni materiali e immateriali, ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ( c.d. beni-merce), nonché le partecipazioni in società controllate o collegate immobilizzate, purché risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.

Per quanto riguarda in particolare le aree fabbricabili, è stata prevista una disciplina ad hoc, contenuta nei commi da 473 a 475, che differisce in parte da quella relativa agli altri beni oggetto della presente agevolazione, infatti le aree fabbricabili rivalutabili sono anche quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Con riferimento al momento in cui deve essere operata la rivalutazione, il comma 469 stabilisce che questa va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2004 e per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, ossia successivamente al 1° gennaio 2006.

Va subito precisato che, rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, il costo per le imprese risulta essere piuttosto contenuto. Infatti, l'imposta sostitutiva dovuta sul maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione è pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 6 per cento per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni..

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