La locazione dei beni patrimonio

LOCAZIONE DEGLI “IMMOBILI-PATRIMONIO” E RILEVANZA FISCALE DELLA SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA DALL’IMPRESA SOLO SE FAVOREVOLE AL FISCO.

L’art. 7, comma 1, “Immobili di proprietà delle imprese”, della L. 02 12 2005, n.248, che ha convertito con modifiche il D.L. 30/09/2005, n. 203, “Misure di contrasto all’evasione e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, ha modificato gli artt.. 90 e 144 del T.U.I.R. 917/86. I
predetti articoli, oggetto della modifica, concernono il trattamento fiscale degli immobili di proprietà delle imprese, individuali e soggetti I.RE.S., che non sono né strumentali alla attività esercitata, né oggetto della produzione o scambio cui è diretta l’attività (cd. beni-merce).

In definitiva, la norma intende disciplinare la determinazione del reddito derivante dai c.d. immobili-patrimonio (p.e. immobili di civile abitazione posseduti dall’impresa che non siano beni merce) allorché questi siano locati a terzi.

Il testo precedente la modifica, con un rimando intratestuale alla normativa sui redditi fondiari, considerava quale reddito del fabbricato il canone di locazione, ridotto forfetariamente del 15%, ove questo fosse superiore a quello risultante catastalmente.

Il legislatore ha ora introdotto l’onere per il locatore, che sia impresa o soggetto I.RE.S., di documentare le spese sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico, se intenderà farle concorrere alla determinazione del reddito del fabbricato. 2 Altresì, dette spese devono essere inquadrabili tra quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia), ovvero devono riguardare interventi di ordinaria manutenzione e sono fiscalmente irrilevanti ove superino il 15 % del canone di locazione. Il legislatore, con il D.L. 203/2005, ha quindi stabilito il limite di deducibilità..

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