Irap e professionisti

L’IRAP E I PROFESSIONISTI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

L’applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive ai professionisti privi di un’autonoma organizzazione, alla luce della recente giurisprudenza e della più autorevole dottrina.

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 446/97, istitutivo dell’IRAP, e successive modifiche, si considera presupposto per l’applicazione dell’imposta “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e alla prestazione di servizi”; soggetto passivo del tributo è, quindi, in virtù del successivo articolo 3, il soggetto che esercita tale attività.

Alla luce di tale normativa, e dopo che diversi giudici tributari avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in merito alla disciplina istitutiva dell’IRAP e sullo stesso presupposto impositivo, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, con la quale ha fornito una chiarissima interpretazione tanto del presupposto dell’imposta, quanto delle modalità applicative della stessa.

Ed, infatti, la Consulta ha correttamente ritenuto che “…mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa (intesa nella sua accezione di cui all’art. 2082 c.c.), altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché esercitata con carattere di abitualità, atteso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”.

Da ciò deriva palesemente che non si applica l’IRAP ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di un’autonoma organizzazione di capitali e lavoro dipendente, e ciò perché viene in tali casi a mancare una vera e propria struttura organizzata e diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, che rappresenta il presupposto dell’IRAP.

Ed, infatti, il tributo in oggetto si configura come imposta a carattere reale, e come tale destinato a colpire non un reddito personale, ma il c.d. valore aggiunto prodotto da ogni attività autonomamente organizzata

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