Imposta di pubblicità e targhe professionali

LE TARGHE DI STUDI PROFESSIONALI NON SONO ASSOGGETTATE ALL’IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

La targa che identifica la sede dello studio professionale non paga l’imposta di pubblicità

La targa che identifica la sede dello studio professionale non paga l’imposta di pubblicità Il 16 luglio 2010 la V sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fatto luce, con la sentenza n. 16722, sull’assoggettamento all’imposta di pubblicità delle targhe indicanti lo studio del professionista.

La Suprema Corte nei motivi della decisione traccia la disciplina applicabile alle targhe di studi professionali, interpretando la normativa italiana alla luce di quella comunitaria.

In primis afferma, in conformità ad un indirizzo interpretativo già espresso in passato con riferimento al previgente D.P.R. n. 639/1972, che sono da considerare mezzi pubblicitari, e sono quindi assoggettate al tributo, le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi.

Chiarisce, però, che se è pur vero che le targhe e le insegne sono in linea di principio assoggettate a tributo, il comma 1 bis dell’art. 17 del d. Lgs n. 507/19931 pone un paletto, stabilendo che l’imposta sulla pubblicità non è dovuta “……per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.

La Cassazione fa notare a riguardo che la norma di esenzione in esame indica 1 introdotto dall’art. 10 della legge n. 448/2001 con effetto dal 1 gennaio 2001 come esenti le “attività commerciali” e quelle di “produzione di beni o servizi”...

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