Il cuneo fiscale nella finanziaria 2007

NUOVA SPINTA ALLA COMPETITIVITA’ DELL’ ECONOMIA ITALIANA?

La riduzione del cuneo fiscale, così come prevista dalle disposizioni contenute nel comma 266 e seguenti della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), mira a garantire un alleggerimento degli oneri fiscali a carico delle imprese attraverso una diminuzione del divario tra il costo del lavoro sostenuto dall’ impresa e la retribuzione netta spettante al lavoratore.

E’ necessario spendere poche parole per chiarire il significato dell’ oscura parola “cuneo fiscale”: per tale deve intendersi la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dall’ impresa e la retribuzione netta che resta a disposizione del lavoratore. Ma, prima di analizzare con più attenzione il nuovo intervento diretto a ridurre il c. d. “costo del lavoro”, ahimè, è doveroso riportare un dato negativo registrato dall’ Ocse: tale organizzazione, nell' annuale rapporto sul prelievo fiscale e sui salari, aggiornato al 2005, ha calcolato che, in Italia, il cuneo fiscale si attesta al 45,40%, contro una media
Ocse del 37,28% (sulla base di tale rapporto, il nostro Paese si è guadagnato il settimo posto nella classifica degli Stati Ocse con il più elevato cuneo fiscale).

Da quanto appena detto, si può vedere come la situazione in Italia non sia delle più favorevoli né per il lavoratore dipendente né per la stessa impresa, in quanto il 45,40% di ciò che il datore di lavoro paga per ogni dipendente non viene percepito dal lavoratore ma finisce nelle casse del fisco e degli enti previdenziali. Dunque, tanto più è elevato il cuneo fiscale tanto più le nostre imprese avranno difficoltà a confrontarsi con un mercato altamente competitivo come quello comunitario o internazionale.

Prima della manovra finanziaria per il 2007, in deroga al principio della indeducibilità del costo del lavoro, l’ articolo 11 del d. lgs. 446/1997 già accordava specifiche deduzioni dalla base imponibile dell’ Irap, fruibili da tutti i soggetti passivi del settore privato tenuti al pagamento dell’ imposta sulle attività produttive..

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