Finanziaria 2006, pianificazione e accertamento

FINANZIARIA 2006: PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA E POTESTÀ DI ACCERTAMENTO.

La Finanziaria 2006 non fa dormire sonni tranquilli al contribuente che ha aderito al concordato

Aspetto di notevole interesse pratico è verificare il rapporto tra la pianificazione fiscale concordata prevista dalla finanziaria 2006 e la potestà di accertamento della Amministrazione Finanziaria nei confronti dei redditi per i quali il contribuente si è avvalso dell’istituto concordatario.

La disciplina è contenuta nell’ art. 1, commi 499-521, della finanziaria 2006. Scopo della pianificazione fiscale è quello di determinare la base imponibile caratteristica dell’attività svolta.

In tal modo l’Amministrazione Finanziaria sa di potere fare affidamento su una determinata entrata erariale, infatti, in caso di divergenza (art 1 comma 506) tra l’importo risultante dalla dichiarazione e quello concordato, l’Agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione ( per l’I.V.A. procederà in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici posta base dell’attività).

Il contribuente potrà dimostrare di non avere conseguito il reddito concordato documentando accadimenti straordinari e imprevedibili, in tale caso si procederà ad accertamento con adesione. Giova sottolineare che il comma 506 prevede che l’Agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale anche nel caso di mancato adeguamento del contribuente alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

In questo caso non si capisce il senso della stessa pianificazione fiscale se poi comunque l’Amministrazione Finanziaria procede ad accertamento parziale quando il reddito concordato è inferiore a quello rinveniente dallo studio di settore o dai parametri...

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