CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V ORD. N. 14875 DEL 13.07.2020. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI SOCIETÀ O ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14875 del 13.07.2020, ha disposto che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del D.L.n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto.
Tale orientamento incontra un limite nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, potendo allora le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica.
Non opera, pertanto, il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima
Lecce, 22 luglio 2020
Studio Legale tributario Leo