CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: L'UE ESTENDE I BENEFICI ANCHE A MICRO E PICCOLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

Articolo pubblicato su IPSOA Quotidiano del 16 luglio 2020 al seguente Link: https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2…

Si amplia la possibilità delle imprese di accedere al contributo a fondo perduto. La Commissione UE, con la Comunicazione del 29 giugno 2020, ha chiarito che rientrano nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019. Restano, invece, escluse quelle già sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza ovvero quelle che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per una ristrutturazione. Definita la posizione dell’Unione europea, si attende ora l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per chiarire quanto già riportato nel provvedimento del 10 giugno e nella circolare n. 15/E del 2020, laddove si faceva richiamo ai limiti ed alle condizioni per accedere al contributo a fondo perduto.

A seguito dell’emanazione dei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, in particolare del provvedimento del 10 giugno e della circolare 15/E del 13 giugno 2020, in tema di contributo a fondo perduto, era insorto l’interrogativo riguardante la possibilità (ovvero l’impossibilità) di accesso a tale sovvenzione per le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Criticità applicative del contributo a fondo perduto
Tale criticità, infatti, veniva evidenziata poiché l’Agenzia delle Entrate, nel dettare le disposizioni attuative del contributo a fondo perduto (contenute nel provvedimento del 10 giugno e nella circolare del 13 giugno), inseriva quale condizione preclusiva per la richiesta del beneficio, il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020, che per l’appunto escludeva le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019.
In particolare, nella circolare del 13 giugno 2020, veniva richiamata la sez. 3.1. della Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020, dove si afferma che la Commissione considererà compatibili ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte ad un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.
Tra le condizioni era espressamente disposto (par. 3.1, punto 22, lett. c)) che l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Ciò sebbene tale condizione non fosse stata prevista dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020)
Sul punto è stato fornito un chiarimento da parte della Commissione UE con la Comunicazione C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, dal titolo “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza della Covid – 19”, con la quale sono state modificate le condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea alla luce della pandemia da Covid – 19.

Intervento della Commissione UE
La Commissione UE, infatti, ha ritenuto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato tutte le microimprese e le piccole imprese, anche quelle in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Le uniche limitazioni poste, in tal senso, sono che le predette imprese:
- non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza;
- non abbiamo ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure in caso abbiano ricevuto tali aiuti, abbiamo rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione);
- non abbiamo ricevuto aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

Definizione di microimprese e piccole imprese
Si precisa che la definizione di “microimprese” e “piccole imprese”, destinatarie dell’intervento della Commissione UE, è contenuta nell’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 che definisce:
- piccola impresa “una impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro”;
- microimpresa “un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Considerazioni conclusive

Definita la posizione dell’Unione Europea, sarebbe auspicabile, quindi, che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire quanto già riportato nel provvedimento del 10 giugno e nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, laddove si faceva richiamo ai limiti ed alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020, tra cui era espressamente disposto (par. 3.1, punto 22, lett. c)) che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltà al 31 dicembre 2019” (ancor meglio se detta situazione venisse chiarita dal legislatore, anche in sede di conversione in legge del DL Rilancio).
Tale ultima disposizione, invero, oggi risulta integrata dalla lettera c bis, introdotta dalla Comunicazione del 29 giugno, secondo cui “In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”.
Lecce, 16 luglio 2020
Avv. Leonardo Leo