PROCESSO TRIBUTARIO: NESSUN OSTACOLO (O QUASI) AL DIFFERIMENTO DELL’UDIENZA PER LA DISCUSSIONE ORALE.

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Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (31 gennaio 2021), le controversie tributarie fissate per la trattazione in udienza pubblica (ove non sia possibile il collegamento da remoto) passano in decisione sulla base degli atti anche nel caso in cui una delle parti insista per la discussione. Questa norma, proprio per la sua temporanea vigenza, non impedisce alle parti di chiedere al Presidente del Collegio il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale al fine di consentire alle parti un confronto diretto tra loro e con il proprio giudice, nell'unico momento di oralità che il rito tributario prevede.

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