OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO NELL' AMBITO DELLE DIVERSE IMPOSTE (IMPOSTE DIRETTE E IVA)

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L'obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di invitare il contribuente al contraddittorio ai sensi dell’art. 5 ter del Dlgs. n. 218/1997 si declina in maniera diversa a seconda della tipologia di imposte (imposte dirette e IVA).

Al fine di comprendere ciò occorre premettere che l’applicazione del nuovo istituto è esclusa nel caso in cui l’Ufficio procede all’emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale disciplinati dall’art. 41-bis del DPR. n. 600/1973 e dall’art. 54, terzo e quarto comma, del DPR. n. 633/1972.

Come noto, l’accertamento parziale consente all’ufficio, in base alle informazioni risultanti dall’anagrafe tributaria e agli esiti dell’attività istruttoria o di controllo svolta anche da altri uffici o amministrazioni, di determinare la pretesa tributaria, senza pregiudizio per l’eventuale ulteriore azione accertatrice, in deroga al principio di unicità dell’accertamento tributario statuito, seppur indirettamente, dagli artt. 42 del DPR. n. 600/1973 e 57 del DPR. n. 633/1972. 
In sostanza, l’accertamento parziale «non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del dPR n. 600 del 1973 e 54 e 55 del dPR n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo» e sull’utilizzo di presunzioni.
Al riguardo si osserva che il comma 2 dell’articolo 5-ter:
•    ai fini IVA, fa riferimento agli «avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
•    mentre per le imposte dirette, al solo art. 41-bis del DPR. n. 600/1973.
Quindi, diversamente da quanto statuito per le imposte dirette, per l’IVA è prevista l’esclusione dell’invito obbligatorio solo con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.
Tanto premesso si osserva che, con la Circolare n. 17/E del 22/06/2020, l’Agenzia delle Entrate invita i propri uffici ad attivare preventivamente il contraddittorio con i contribuenti anche ai fini delle imposte dirette e nei casi di determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi. Ciò in considerazione della ratio della norma finalizzata alla determinazione della pretesa tributaria in modo sempre più puntuale tramite il potenziamento del confronto dell’Amministrazione Finanziaria con il contribuente.