Le perdite su crediti

PERDITE SU CREDITI: QUANDO SONO DEDUCIBILI?

SOMMARIO:
1. Premessa. - 2. Gli elementi certi e precisi - 2.1. Orientamento dell’Amministrazione finanziaria. - 2.1.2. L’Agenzia delle Entrate e l’esperibilità di tutte le procedure per il recupero del credito - 2.2.Orientamento della dottrina. - 2.3. Orientamento della Giurisprudenza. - 3. I crediti commerciali di modesto importo e gli elementi di certezza e precisione. - 3.1. L’Agenzia, “sul campo”, in riferimento ai crediti di modesto importo. - 4 L’ assoggettamento a procedure concorsuali. – 4.1 Esercizio di deducibilità della perdita su crediti.- 5. Perdite o svalutazioni?- 6 Perdite o sopravvenienze passive?

1. Premessa.
In tempo di crisi, una delle poste del bilancio più critiche è quella dei crediti, a causa degli effetti del suo trattamento contabile sotto l’aspetto economico, patrimoniale, finanziario e fiscale. Difatti, la stima di perdite sui crediti:
- riduce il risultato economico dell’esercizio per pari importo, se quest’ultimo è negativo, incrementa la perdita relativa;
- ha effetto sul risultato d’esercizio, che incide sul valore del patrimonio netto e quindi sul capitale dell'impresa;
- incide sulla previsione dei flussi di cassa futuri e quindi anche sulla valutazione della capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni;
- richiede una attenzione particolare in riferimento a tutta la normativa fiscale.

Da un punto di vista civilistico, l’art. 2426, comma 1, punto 8) c.c. stabilisce che i redditi devono essere iscritti “in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo”. In altri termini, noto e certo il valore nominale di un credito, questo deve essere iscritto in bilancio tenuto conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non maturati, altre cause di minor realizzo conosciute.

Le perdite su crediti sono proprio la conseguenza di rettifiche di valore poste in essere dall’impresa qualora il valore nominale del credito sia inferiore a quello di realizzo. Esse costituiscono un evento suscettibile di generare componenti negativi deducibili dal reddito.

Difatti, l’art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (di seguito T.U.I.R.) consente, a determinate condizioni, di dedurre predette perdite. La prima condizione di deducibilità è che le perdite su crediti derivino...

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