Articolo pubblicato su IPSOA quotidiano del 20 novembre 2020 al seguente link https://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenzioso-tributario/quotidiano/…
Link video: https://studiotributarioleo.it/processo-tributario-nessun-ostacolo-o-qu…
Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (31 gennaio 2021), le controversie tributarie fissate per la trattazione in udienza pubblica (ove non sia possibile il collegamento da remoto) passano in decisione sulla base degli atti anche nel caso in cui una delle parti insista per la discussione. Questa norma, proprio per la sua temporanea vigenza, non impedisce alle parti di chiedere al Presidente del Collegio il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale al fine di consentire alle parti un confronto diretto tra loro e con il proprio giudice, nell'unico momento di oralità che il rito tributario prevede.
Tra le misure urgenti adottate dal Governo con il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) rientrano anche quelle relative allo svolgimento del processo tributario.
Prevede, infatti, l'art. 27, che fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (termine ad oggi fissato al 31 gennaio 2021) lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio deve avvenire, con collegamento da remoto, previa autorizzazione del competente Presidente di Commissione tributaria, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'udienza.
Con decreto del Direttore Generale delle finanze n. RR 46 dell’11 novembre 2020 sono state stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto “a regime” ai sensi dell’art. 16, comma 4, legge n. 136/2018, e dell’art. 27, D.L. n. 137/2020. Seguiranno, nell’area dedicata del portale del MEF giustiziatributaria.gov.it, le “linee guida tecnico-operative”.
In alternativa alle udienze da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tal caso e ove non sia possibile il collegamento da remoto si procede comunque mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica.
I provvedimenti dei Presidenti di Commissione
In attuazione di tale disposizione, taluni Presidenti di Commissione (ad esempio, la CTR del Piemonte) hanno ritenuto che, qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo; altri (ad esempio, CTP Udine) hanno consentito le udienze in presenza disponendo di aule idonee a garantire il distanziamento interpersonale; altri ancora (ad esempio, CTP Lecce) hanno decretato la trattazione scritta anche a seguito di reiterazione della richiesta di discussione, senza prevedere il rinvio a nuovo ruolo.
Principi e diritti violati: le statuizioni del Consiglio di Stato
Il quadro appena descritto collide evidentemente con alcuni dei princìpi e dei diritti cardine degli ordinamenti comunitario e nazionale, quali quello del giusto processo (art. 6, comma 1, CEDU e art. 111 Cost.) e di difesa (art. 24 Cost.).
Sul punto, vale la pena richiamare, quanto già statuito dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 2539 del 21 aprile 2020, con riferimento all’interpretazione dell'art. 84, comma 5, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020). Tale norma stabiliva che, per il periodo 15 aprile-30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passassero in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, il contraddittorio cartolare “coatto” in tal modo instaurato:
- non appare una soluzione ermeneutica compatibile con i canoni dell’interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice comune ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla disposizione di cui deve fare applicazione;
- costituirebbe una deviazione irragionevole rispetto allo “statuto” di rango costituzionale che si esprime nei principi del “giusto processo”.
Il comma 2 dell’art. 111 Cost. , infatti, nello stabilire che il “giusto processo” - qualsiasi processo - debba svolgersi “nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità”, impone, non solo un procedimento nel quale tutti i soggetti potenzialmente incisi dalla funzione giurisdizionale devono esserne necessariamente “parti”, ma anche che queste ultime abbiamo la possibilità concreta di esporre puntualmente (e, ove lo ritengano, anche oralmente) le loro ragioni, rispondendo e contestando quelle degli altri.
Lo stesso art. 24 Cost. - comprendendo, oltre al diritto di accesso al giudizio, anche il diritto di ottenere dal giudice una tutela adeguata ed effettiva della situazione sostanziale azionata - non può che contenere anche la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice;
- si porrebbe in contrasto con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretata dalla Corte europea dei diritti, sotto un duplice aspetto:
1. in primo luogo, il divieto assoluto di contraddittorio orale potrebbe rivelarsi un ostacolo significativo per il ricorrente che voglia provocare la revisione in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione resa dall’autorità amministrativa;
2. sotto altro profilo, sarebbe evidente il contrasto con il principio della pubblicità dell’udienza.
Una lettura del decreto Ristori compatibile con i principi costituzionali e convenzionali
Dopo avere evidenziato profili di illegittimità dell'art. 27, D.L. n. 137/2020 occorre chiedersi se il testo della disposizione, col quale oggi si deve “fare i conti”, consenta una lettura conforme ai dettami costituzionali e convenzionali (in assenza di intervento normativo o che i Presidenti di Commissione - alla stregua di CTR Piemonte - prevedano il rinvio a nuovo ruolo nel caso di reiterazione di istanza di pubblica udienza o l’udienza in presenza come CTP Udine).
Ora, considerato che le disposizioni introdotte da detta norma sono in vigore “Fino alla cessazione [...] dello stato di emergenza nazionale da Covid-19”, nulla osta (nè lo stesso art. 27 nè tantomeno i provvedimenti dei Presidenti delle Commissioni Tributarie) a che le parti che hanno interesse a discutere oralmente le proprie controversie insistano per la pubblica udienza e chiedano al Presidente del relativo Collegio il differimento della medesima udienza a data successiva al termine della fase emergenziale.
Questa lettura è in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 2539/2020) in merito all'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020 (applicabile mutatis mutandis al processo tributario), il quale andava interpretato nel senso che “ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale”.
Il Presidente del Collegio dovrà dunque valutare l’istanza alla luce dell'interesse della parte alla discussione orale bilanciandolo con quello di controparte a una ragionevole durata del processo e con le esigenze di economia processuale.
Le linee guida del CPGT
Sul tema di cui discute è intervenuto, in data 10 novembre 2020, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il quale, con delibera n. 1230/2020, ha dettato le linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze dopo l’introduzione dell’art. 27, D.L. n. 137/2020.
Il Consiglio chiarisce, innanzitutto, che detta norma non vieta di continuare a celebrare le udienze in presenza, ove le condizioni sanitarie e organizzative locali lo consentano (come ha già fatto, ad esempio, la già richiamata CTP Udine).
Prevede poi (nel caso non sia possibile l’udienza in presenza) che ove le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare e abbiano reiterato l’istanza di pubblica udienza, i presidenti dei Collegi valutino dette istanze tenendo conto della “rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero dei documenti da esaminare e quant’altro ritenuto utile al loro accoglimento”.
Come si può notare, il Consiglio non fa espresso riferimento al fatto che la valutazione delle istanze di rinvio dovrà essere operata bilanciando l'interesse della parte alla discussione orale con quello di controparte a una ragionevole durata del processo e alle esigenze di economia processuale (come in Consiglio di Stato, ordinanza n. 2539/2020). Ma tale bilanciamento potrebbe intendersi comunque richiamato sia nella parte in cui le linee guida affermano che occorre tenere conto di “quant’altro ritenuto utile al loro accoglimento” sia nella parte in cui invitano i Presidenti delle Commissioni a stipulare protocolli condivisi con gli Ufficio Finanziari e gli Ordini Professionali al fine di contenere le inevitabili conseguenze “sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute”.
Lecce, 20 novembre 2020
Avv. Leonardo Leo