MANOVRA-BIS (d.l. n. 138/2011): Modificata la disciplina delle società di comodo. Le società in perdita sistematica si presumono “di comodo”.
SOMMARIO: 1) Premessa; 2) Maggiorazione IRES; 3) Società di persone “non operative”; 4) Decorrenza delle nuove disposizioni; 5) Compensazione con perdite pregresse; 6) Introdotte due nuove nuova ipotesi di “società di comodo” 7). Decorrenza
delle nuove disposizioni. 8). Confronto con l’art. 24 del d.l. n. 78/2010 (Contrasto al
fenomeno delle imprese in perdita "sistemica").
1. Premessa.
Con la legge di conversione della Manovra-bis (legge n. 148/2011), è stata modificata
la disciplina in materia di società di comodo. Da un lato, si è stabilita una maggiorazione dell’IRES. Dall’altro lato, è stata ampliata la platea soggettiva nei cui confronti si
applica la normativa in materia di società di comodo. È stata infatti prevista una presunzione di ‘‘non operatività’’ per quanto riguarda le società in perdita sistematica o
con bassa redditività.
2. Maggiorazione IRES
La disciplina delle società di comodo (art. 30 della legge n. 724/1994) si applica alle
società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice (e quelle equiparate ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R.)
nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residente, ma con stabile organizzazione
sul territorio dello Stato.
Tali soggetti, in particolare, “si considerano non operativi se l'ammontare complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando le seguenti percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed
e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è
ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la
percentuale è dell'1 per cento;
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria”.
Il legislatore del d.l. n. 138/2011 è intervenuto introducendo una maggiorazione IRES
del 10,5% per i soggetti sopra richiamati che conseguono un reddito imponibile ai fini IRES.
La norma fissa poi regole specifiche per i redditi prodotti dai seguenti soggetti (se non
operativi):
o società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R., per i
redditi imputati a soci/società di capitali;
o società di capitali ‘‘trasparenti’’ di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R.;
o società di capitali aderenti al regime di tassazione consolidata (art. 117 e ss.
del T.U.I.R.)
La maggiorazione non trova applicazione, di contro, per i redditi di società di persone
(e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R.) “non operative” imputati per trasparenza a soci/persone fisiche.
In un primo momento era sorto il dubbio riguardo la base imponibile di detta maggiorazione nell’ipotesi in cui il reddito imponibile eccedesse quello minimo determinato ai
sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994
1
.
In altre parole ci si chiedeva se la maggiorazione dovesse applicarsi solo alla quota di
reddito pari al reddito minimo ovvero sul reddito complessivo. Il dato letterale della
norma (art. 2, comma 36-quinquies) sembra essere inequivocabile, dato che la maggiorazione si applica al reddito di cui all’art. 75 del T.U.I.R., cioè a quello imponibile
complessivo netto.
Una conferma di tale orientamento si rinviene anche dalla lettura della relazione tecnica al maxi-emendamento dove viene affermato che in presenza di un reddito imponibile minimo stimato dal prospetto di verifica dell’operatività, la maggiorazione è calcolata
Secondo l’art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994: “Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai
valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell' articolo
8-bis, primo comma , lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione
abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento ;
per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per
cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9
per cento;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di
esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma”.
ta sul reddito imponibile dichiarato anche nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al
reddito minimo.
Esempio.
Reddito minimo superiore a reddito complessivo
Società Gamma S.r.l.:
- periodo di imposta 2012;
- test di operatività NON superato
Reddito complessivo: Euro 100.000
Reddito minimo: Euro 150.000
Determinazione dell’IRES: Euro 150.000 (reddito imponibile) * 38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = Euro 45.000
Reddito minimo inferiore a quello complessivo
Società Gamma S.r.l.:
- periodo di imposta 2012;
- test di operatività NON superato
Reddito complessivo: Euro 100.000
Reddito minimo: Euro 80.000
Reddito imponibile (art. 75 T.U.I.R.): Euro 100.000
Determinazione dell’IRES: Euro 100.000 (reddito imponibile) * 38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = Euro 38.000
3. Società di persone “non operative”
Il reddito delle società di persone viene tassato per trasparenza in capo ai soci, siano
esse persone fisiche sia esse società di capitali. Se il socio è una persona fisica, la maggiorazione non trova applicazione dato che essa è relativa all’IRES e non all’IRPEF. I soci, quindi, faranno concorrere il reddito imputato dalla società di persone ‘‘non operativa’’ al reddito complessivo, da tassare con le ordinare aliquote progressive.
Se il socio è una società di capitali, invece, questa è tenuta ad applicare la maggiorazione sulla quota parte del reddito imputato per trasparenza dalla società di
persone ‘‘non operativa’’ (art. 2, comma 36-quinquies, secondo periodo).
Dal dato letterale della norma emerge chiaramente la differente applicazione della
maggiorazione nell’ipotesi in cui sia la società di persone partecipata da una società di
capitali ad essere ‘‘non operativa’’ rispetto all’ipotesi in cui sia la stessa società di capitali ad essere ‘‘non operativa’’.
Nel primo caso, infatti, la maggiorazione si applica solo sulla quota di reddito imputata
per trasparenza . Nel secondo caso, la maggiorazione si applica su tutto il reddito imponibile.
In sintesi: nell’ipotesi di reddito di partecipazione imputato per trasparenza da una società di persone ‘‘non operativa’’, la società/socia (operativa) applica l’aliquota IRES del 27,5% su tutto il reddito e la maggiorazione IRES del 10,5% sul reddito
imputato dalla società partecipata.
4. Decorrenza delle nuove disposizioni
La maggiorazione trova applicazione per i redditi conseguiti a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ciò significa: per il periodo di imposta 2012 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dal periodo di imposta che ha inizio a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno).
Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti sarà necessario applicare anticipatamente le nuove disposizioni. In modo particolare, viene stabilito che si assume quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata applicata se le norme
del d.l. n. 138/2011 fossero già in vigore nel 2011.
Quindi se la società non operativa applicherà il metodo storico nel calcolo degli acconti
2012, nella determinazione dell’IRES 2011 dovrà tenere conto della maggiorazione.
Chi invece opterà per il metodo previsionale dovrà fare molta attenzione al calcolo degli acconti per il 2012. Se infatti una società riterrà nel 2012 di superare il test di operatività potrà evitare il versamento dell’acconto IRES con maggiorazione, limitandosi a
pagare l’IRES calcolate secondo l’aliquota ordinaria (27,5 %).
Lo stesso esonero dalla maggiorazione interesserà quelle società che nel 2011 non sono
di comodo ma lo diventeranno nel 2012. Tali società, applicando il metodo storico, determineranno gli acconti 2012 sulla base di un’imposta del 2011 che non tiene conto
della maggiorazione. Tuttavia, se le predette società diventano di comodo nel 2012,
applicheranno la maggiorazione sull’IRES dovuta a saldo.
5. Compensazione con perdite pregresse
Qualche dubbio sorge in presenza di perdite fiscali pregresse dato che esse dovrebbero
formare oggetto di compensazione solo nei limiti della quota parte di reddito eccedente
quello minimo (art. 30, comma 3, Legge n. 724/1994).
In presenza di perdite fiscali pregresse e di un reddito complessivo superiore a quello
minimo, la tassazione maggiorata è operata sul reddito al netto della perdita fiscale
compensabile. Quest’ultima, secondo quanto dispone il d.l. n. 98/2011, è pari all’ 80%
del reddito.
Esempio:
Presenza di perdite fiscali pregresse
Società Gamma S.r.l.:
- periodo di imposta 2012;
- test di operatività NON superato
Reddito complessivo: ............... Euro 100.000
Reddito minimo: ....................... Euro 80.000
Perdite fiscali pregresse: ........... Euro 50.000
Perdite compensabili: Euro 16.000 (80% del reddito eccedente quello minimo)
Reddito imponibile (art. 75 T.U.I.R.): Euro 84.000 (Reddito minimo Euro 80.000 +
Reddito non compensabile con perdite pregresse, ossia Euro 4.000)
Determinazione dell’IRES: Euro 84.000 (reddito imponibile) * 38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = Euro 31.920
Si deve rilevare che con la Manovra 2011 (D.L. n. 98/2011), il legislatore ha dato vita a
un diverso sistema di ‘‘spalmatura’’ temporale delle perdite (eliminazione del vincolo
quinquennale con un differimento nell’utilizzo delle perdite per effetto del limite di
compensazione all’80% del reddito).
Le novità della suddetta Manovra 2011, quindi, a parte l’anticipazione dell’imposta,
non dovrebbero comportare un maggior carico fiscale. Ora, invece, con la maggiorazione prevista per la società di comodo, la parziale compensazione delle perdite non
creerebbe solo un differimento della compensazione ma anche un aggravio di imposta,
per effetto dell’incidenza della maggiorazione del 10,5% dell’IRES sulla quota di reddito non scomputabile con le perdite pregresse.
Per quanto riguarda invece le perdite fiscali realizzate nell’anno in cui la società è diventata operativa esse non sono riportabili in avanti.
6. Introdotte due nuove nuova ipotesi di “società di comodo”
Il legislatore del d.l. n. 138/2011 ha introdotto una presunzione di ‘‘non operativita`’’
che prescinde dalla verifica da effettuare con il consueto test di operatività.
In particolare sono considerati ‘‘non operativi’’ (art. 2, comma 36-decies e undicies) i
soggetti di cui all’art. 30 che:
••• conseguono in un triennio, perdite fiscali;
••• conseguono in un triennio, perdite fiscali per due periodi di imposta e
abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo di cui al comma
3, dell’art. 30, Legge n. 724/1994, nell’altro.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 30 della legge n. 724/1994 “Fermo l'ordinario potere di
accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia
inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da
beni indicati nell' articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è
ridotta al 3 per cento ; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la
predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per
cento;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma”.
Le società che risultano di comodo in base alle nuove disposizioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo al triennio di riferimento, cioè dal quarto periodo, si presumono ‘‘non operative’’. Esse sono quindi tenute ad applicare le regole di determinazione del reddito minimo, comprese quelle relative alla maggiorazione IRES del
10,5%.
Giova ribadire che la presunzione colpisce i soggetti in perdita fiscale e/o con reddito inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della
legge n. 724/1994, quindi a prescindere dalla circostanza se la società risulti o meno operativa in base al test di cui al comma 1, dell’art. 30, Legge. n. 724/1994.
Quindi, può accadere, che anche società sempre ‘‘operative’’ rientrino, per effetto della
presunzione, nel novero delle società di comodo.
L’attenzione del legislatore si è concentrata, come visto, sulle società che realizzano
perdite per più periodi di imposta e sulle società che conseguono un reddito relativamente basso rispetto al patrimonio disponibile. Fino ad oggi la scarsa redditività non
necessariamente veniva associata ad una potenziale elusione. Si ricorda infatti che la
disciplina delle società di comodo scatta nel momento in cui i ricavi effettivi risultano
inferiori ai ricavi presunti derivanti dalla valorizzazione di determinati beni patrimoniali.
L’aspetto reddituale entra in gioco in un secondo momento vale a dire soltanto se i ricavi effettivi sono inferiori rispetto a quelli presunti.
Il legislatore, ora, sembra quasi assumere insufficiente l’utilizzo del test di operatività
(fondato, come già detto, sull’ammontare dei ricavi) presumendo che comunque vi siano situazioni in cui detto strumento non sia in grado di misurare le potenzialità elusive
di talune strutture societarie.
In altre parole, affinché una società sia considerata “operativa” non basta più che consegua ricavi superiori rispetto a quelli parametrati al patrimonio disponibile. Occorre
anche che la società non risulti in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi. Inoltre,
se realizza perdite per due periodi in un triennio, nel rimanente periodo d’imposta deve
fare attenzione all’ammontare del reddito: questo deve essere superiore al reddito minimo costituente la soglia minima di imponibilità per le società di comodo ex art. 30,
comma 3, della legge n. 724/1994.
Se dalla verifica sul triennio, la società risulti non operativa, nel quarto periodo di imposta, senza dover accertare o meno l’operatività di periodo e a prescindere dal
conseguimento di un reddito o di una perdita, essa è tenuta ad applicare la normativa delle società di comodo. Quindi dovrà dichiarare il reddito minimo (così come risultante dal calcolo effettuato secondo gli ordinari criteri di cui all’art. 30, Legge n.
724/1994) ovvero il maggior reddito imponibile conseguito (ove maggiore a quello minimo). Inoltre su detto reddito (reddito minimo ovvero maggior reddito conseguito)
dovrà applicare la maggiorazione del 10,5% dell’IRES.
Per quanto riguarda il trattamento delle eccedenze IVA sono previsti due tipi di limitazioni. In particolare, il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno in cui
la società è di comodo non può essere chiesto a rimborso, non è cedibile a terzi e non
può essere oggetto di compensazione con altri tributi e contributi ex art. 17 del d.lgs. n.
241/1997. Detto credito può invece essere riportato in avanti nell’ambito delle liquidazioni periodiche relative alle annualità successive (cd. compensazione interna).
Il “blocco” riguarda l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione
annuale presentata da un ente non operativo, a prescindere, dunque, dal periodo nel
corso del quale tale reddito si è in concreto formato. In pratica, se un soggetto “solare”
risulta non operativo sul periodo di imposta 2012 (mentre nei precedenti periodi di imposta risultava operativo), il “blocco” riguarderà l’intero ammontare del credito IVA
risultante dalla relativa dichiarazione annuale presentata per il 2012, anche se parte di
tale credito si è formato nelle precedenti annualità in cui il soggetto risultava operativo.
La limitazione descritta rimane in vigore per tutti gli esercizi in cui rimane la condizione di non operatività: quando questa venisse meno, il credito tornerà liberamente compensabile o rimborsabile. Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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Inoltre, e qui veniamo alla seconda limitazione nell’ambito IVA, se per tre periodi di
imposta consecutivi la società effettua operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo
inferiore a quello dei ricavi minimi presunti determinati a norma dell’art. 30, comma 1,
della legge n. 724/1994, il credito non è ulteriormente riportabile nemmeno ai fini della
compensazione interna e dovrà essere “abbandonato”.
L’effetto di decadenza del credito IVA si applica solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- l’ente deve essere risultato non operativo per tre periodi di imposta consecutivi;
- l’ente non deve aver effettuato, in alcuno dei tre periodi di imposta consecutivi di non
operatività, un volume di affari rilevante ai fini IVA di importo almeno pari a quello
dei ricavi minimi presunti.
In pratica, se un soggetto risulta non operativo per tre periodi di imposta consecutivi,
ma in almeno uno di questi realizza un volume di affari rilevante ai fini IVA superiore
all’ammontare dei ricavi minimi presunti calcolati ai fini del “test di non operatività”,
viene scongiurato l’effetto di decadenza del credito IVA maturato fino alla data di
chiusura del terzo periodo di imposta di consecutiva non operatività.
7. Decorrenza delle nuove disposizioni.
La nuova norma trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Secondo l’art. 2, comma 36-duodecies, “Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies”. Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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Dunque, poiché la nuova disciplina si applica a decorrere dal 2012, si ritiene che la
previsione in esame si applicherà per la prima volta con riguardo al reddito dichiarato
per quest’ultimo anno in UNICO 2013.
In tal caso, la base di riferimento ai fini della applicabilità della disciplina delle società
di comodo sarà costituita dal triennio 2009-2010-2011.
Nel calcolo degli acconti di giugno e novembre 2012, le società dovranno comportarsi come se le nuove regole fossero state in vigore nel 2011 e quindi verificare se, nel
triennio precedente (2008-2010), erano scattati i requisiti per l’applicazione della normativa sulle società di comodo (tre esercizi in perdita oppure due in perdita e uno con
utile inferiore alla soglia).
In caso affermativo, si dovrà rideterminare un’imposta virtuale del 2011 applicando le norme sulle società di comodo (aliquota IRES del 38% da applicarsi sul cd. reddito presunto o minimo) da utilizzare come base per il versamento in acconto per il
2012. Ciò salvo che il contribuente, in sede di determinazione degli acconti, opti per il
metodo previsionale nell’ipotesi in cui ritenga di non rientrare nella norma a consuntivo. In tale ultimo caso, ovviamente, il periodo di riferimento sarà costituito dal triennio
2009-2010-2011.
Per quanto concerne le società neocostituite, le nuove norme si applicano prendendo
come base i primi tre esercizi dalla costituzione e ha effetto a partire dal quarto anno.
Ad esempio, una società costituita nel 2011, verificherà il triennio 2011-2013 e in caso
di perdite ripetute applicherà la norma dal 2014.
Secondo alcuni, tuttavia, nell’ambito del triennio non dovrebbe essere considerato il
primo anno di attività
2
. Ciò in quanto troverebbe applicazione la causa di esclusione
dalla disciplina delle società di comodo previste all’art. 30, comma 1, ultimo periodo,
della legge n. 724/94. Non va dimenticato, infatti, che secondo l’art. 2, comma 36-
decies, del d.l. n. 138/2011 “Restano ferme le cause di non applicazione della discipli-
2
Ferranti, La stretta su società di comodo e beni utilizzati dai soci, in Corriere tributario, n. 37/2011, 3052 ss. Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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na in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724
del 1994”.
La questione più in generale che si pone riguarda le modalità di applicazione delle predette cause di disapplicazione. Dalla lettura delle nuove norme non si comprende
infatti in quali esercizi le cause di disapplicazione de quibus devono sussistere, ossia se nell’arco del triennio di riferimento oppure nel quarto anno, quando cioè
l’impresa si considera “di comodo”.
Al riguardo è utile citare un passaggio della circolare dell’Istituto di ricerca del
CNDCEC del 3/11/2011. Secondo quest’ultima: “resta da chiarire se nel computo del
triennio vadano considerati i periodi di imposta con cause di esclusione
dall’applicazione della disciplina delle società di comodo. In altre parole, occorre verificare se la presenza di una causa di esclusione o di disapplicazione interrompe la successione di dichiarazioni in perdita che fanno scattare la presunzione di non operatività.
Se la risposta fosse affermativa, per una società in perdita fiscale che, ad esempio, non
ha applicato per il 2010 la normativa sulle società di comodo in quanto sussisteva una
causa di esclusione, il primo periodo potenzialmente interessato dalla nuova disciplina
sarebbe il 2014 (in presenza di un triennio 2011-2013 sempre in perdita o don due periodi in perdita e uno con reddito effettivo inferiore a quello minimo). Al riguardo si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha affermato, nella circolare n. 25 del 4 maggio
2007, che nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da
cause di esclusione dall’applicazione della norma. Tale presa di posizione indurrebbe a
ritenere che non assuma rilevanza la presenza di cause di esclusione neanche ai fini del
triennio in esame”.
Quindi se la società, a causa della sistematicità delle perdite, risulta di comodo e al
contempo nell’anno successivo al triennio di riferimento si verifica una causa di esclusione, allora la società de qua non viene considerata “in concreto” di comodo. Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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Al contrario, nessun rilievo hanno le cause di esclusione con riferimento al periodo di
monitoraggio delle perdite.
Per cause di disapplicazione vanno intese non solo quelle previste espressamente
dall’art. 30, comma 1, lett. c, della legge n. 724/94 ma anche quelle individuate dal
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008.
Per quanto concerne le prime, le disposizioni in materia di società di comodo non si
applicano:
“1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi
sotto forma di società di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle
società da essi controllate, anche indirettamente;
5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50;
6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti
mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per
cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore”.Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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Oltre alle cause di disapplicazione appena riportate, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008 sono state individuate ulteriori
fattispecie di esclusione della disciplina delle società di comodo:
1) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del
codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva; la disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di
assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e
di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta
precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;
3) società sottoposte a sequestro penale o a confisca ai sensi degli articoli 2-sexies e 2-
nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché altri casi in cui il Tribunale in sede
civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario, con riferimento al
periodo di imposta nel corso del quale è emesso il relativo provvedimento di nomina
dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane
l'amministrazione giudiziaria;
4) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente
ai predetti immobili;
5) società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai
sensi dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione
della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento
dell'istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il
regime dell'articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;
6) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.
Infine, la disapplicazione della normativa in questione può discendere dall’attivazione
dell’interpello preventivo, ex art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/94.
Va sottolineata infatti la circostanza che le nuove norme sulle perdite sistematiche
rischiano di attrarre nell’orbita delle società di comodo anche imprese che non
presentano alcun elemento di elusione fiscale.
Si pensi a quelle imprese per le quali la perdita è generata dalla crisi economica o da
reali situazioni aziendali. Per di più, tali imprese, proprio per effetto dei risultati negativi, finiscono spesso per non essere congrue agli studi di settore non potendo così utilizzare la relativa causa di disapplicazione automatica.
Si pensi inoltre a quelle imprese che presentano scarsa redditività pur conseguendo ricavi significativi, quindi superando il test di operatività ed eventualmente svolgendo
un’attività d’impresa che nulla ha a che vedere con il puro godimento di beni (ad es. le
società immobiliare).
Tali soggetti, ove non siano in grado di avvalersi di una causa di esclusione o di disapplicazione prevista ordinariamente dalla normativa, per non incorrere nella presunzione Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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di ‘‘non operativita`’’ saranno costretti a presentare un interpello preventivo di disapplicazione (art. 30, comma 4-bis, Legge n. 724/1994).
La questione che si pone è quali elementi queste società devono portare all’attenzione
del fisco per essere esonerate dall’applicazione della disciplina delle società di comodo. Le norme e la prassi sugli interpelli non sono state aggiornate con la Manovra di
Ferragosto per cui non sono in grado di considerare le nuove situazioni di società in
perdita sistematica.
In questi casi, l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere o la semplice dimostrazione
che la perdita è effettiva in quanto i costi sono realmente sostenuti e inerenti all’attività
di impresa oppure la dimostrazione che il risultato negativo non è il frutto di scelte antieconomiche dell’imprenditore.
Si ricordi che l’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo deve
essere presentata alla Direzione Regionale delle Entrate.
8. Confronto con l’art. 24 del d.l. n. 78/2010 (Contrasto al fenomeno delle imprese
in perdita "sistemica")
Vi è un’altra disposizione all’interno dell’ordinamento tributario che dà rilevanza giuridica alle perdite fiscali sopportate per più periodi d’imposta. Si tratta dell’art. 24 del
d.l. n. 78/2010 rubricato Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica".
Secondo quest’ultima disposizione: “La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni
in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per
più di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle
perdite fiscali stesse”. Studio Legale Tributario Leo –www.studiotributarioleo.it
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Mentre l’art. 24 collega alla perdita sistematica conseguenze solo sul piano accertativo,
le nuove norme introdotte dal d.l. n. 138/2011 incidono sul piano sostanziale determinando un aggravio del prelievo.
Inoltre, ai fini del monitoraggio ex art. 24 del d.l. n. 78/2010, sono escluse espressamente le perdite fiscali determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, trattandosi di componenti reddituali tassati in capo ai percettori. Inoltre sono escluse, agli
stessi fini, le predite fiscali ripianate da aumenti di capitale sociale.
Lecce, 7 novembre 2011 Avv. Leonardo Leo
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