INTRAMOENIA E CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI NON ABITATIVE. CIRCOLARE N. 25/E DEL 20 AGOSTO 2020.

Con la Circolare n 25/E del 20 agosto, attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta a diversi quesiti riguardanti il Decreto Rilancio, è stato escluso l'utilizzo del credito del credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d'azienda (previsto dall'art. 28 D.L. Rilancio) per gli studi medici con attività intramoenia senza partita IVA.
In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione dell'Ufficio finanziario, si richiedeva di conoscere se tale beneficio, già esteso anche agli studi professionali, fosse applicabile agli studi medici che esercitato attività intramoenia senza Partita Iva.
L'agenzia delle entrate rispondeva negativamente, facendo richiamo all'art 50, comma 1, lettera e), del TUIR il quale qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario Nazionale […].
Per effetto di tale disposizione, secondo l'Agenzia delle Entrate i compensi relativi a prestazioni rese in regime di intramoenia, ancorché definiti dalla norma di natura libero – professionale, sono ricondotti nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se rese nel rispetto della disciplina amministrativa dettata, inizialmente dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 662 del 1996 e, successivamente, sostituita dall'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Pertanto, l'Ufficio esclude che possano beneficiare del credito di imposta previsto dall'art. 28 del Decreto che non contempla tale tipologia di attività.
Lecce, 28 settembre 2020
Studio Legale Tributario Leo