Credito d'imposta e blocco del 13 Novembre

(iter normativo e ultime pronunce giurisprudenziali)

Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate: l’illegittima sospensione operata dal D.L. 253/2002 e le pronunce giurisprudenziali in merito.

ITER NORMATIVO:
Art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Introduce l’agevolazione fiscale, concessa nella forma del credito d’imposta, volta ad incentivare l’occupazione e gli investimenti nelle aree svantaggiate del territorio nazionale.

Art. 10 del Decreto Legge 08/07/2002, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/2002 n. 178.
Si restringono le tipologie di imprese che possono usufruire dell’agevolazione. Viene, infatti, modificato il requisito soggettivo dando la possibilità della fruizione solo alla imprese che operano nei settori estrattivo e manifatturiero; dei servizi; del turismo; del commercio; delle costruzioni; della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda; della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Viene, altresì, con la Legge di modifica, effettuata una diversa localizzazione degli investimenti in quanto i benefici connessi all’agevolazione vengono estesi anche al Nord, sebbene la Commissione Europea avesse autorizzato il credito d’imposta investimenti solo per il Mezzogiorno.

Art. 1 del Decreto Legge n. 253/2002 del 12/11/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 266).
Sospende la facoltà di utilizzazione automatica del credito d’imposta sino alla data del 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 10 aprile 2004). N.B.: tale Decreto non è mai stato convertito in legge. Art. 1 del Decreto Legge n. 253/2002 del 12/11/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 266). Sospende la facoltà di utilizzazione automatica del credito d’imposta sino alla data del 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 10 aprile 2004). N.B.: tale Decreto non è mai stato convertito in legge..

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